1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge e' documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorita' ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato. 2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell'attivita' dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano e' altresi' allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell'ente. 3. Alla domanda di riconoscimento delle societa' di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli e' allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attivita'.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
