1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10 della legge e' presentata all'autorita' statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche. 2. Alla domanda e' altresi' allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorita' ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorita' medesima in ordine agli organi statutari. 3. Per l'assenso dell'autorita' ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art6 · fonte del testo