1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10 della legge e' presentata all'autorita' statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche. 2. Alla domanda e' altresi' allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorita' ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorita' medesima in ordine agli organi statutari. 3. Per l'assenso dell'autorita' ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
