1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell'autorita' ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorita' ecclesiastica. 2. La domanda e' indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa e' corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente. 3. La domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art12 · fonte del testo