1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 19, comma secondo, della legge e' emanato su proposta del Ministro dell'interno. 2. Il Ministro comunica all'autorita' ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che e' venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
