1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 19, comma secondo, della legge e' emanato su proposta del Ministro dell'interno. 2. Il Ministro comunica all'autorita' ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che e' venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art13 · fonte del testo