1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della Legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta. 2. Alla domanda sono allegati:

  • a)il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;
  • b)i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;
  • c)i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. 3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

Testo vigente dal 15 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1987 al 15 ottobre 1999. 65 parole tolte, 29 parole aggiunte in 5 capoversi.

1. La domanda di riconoscimento prevista tolto: dall'art. 3 della legge aggiunto: dall'articolo 3 della Legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla prefettura della provincia in …

b) aggiunto: i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla tolto: struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui e' soggetto, salvo che tali elementi risultino da disposizioni del codice di diritto canonico specificamente indicate nella domanda aggiunto: sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;

c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimentotolto: ;

tolto: d) i documenti da cui risulti il fine dell'ente, salvo che si tratti di enti di cui all'art. 2, comma primo, della legge;

tolto: e) la documentazione relativa agli elementi da indicare nel registro delle persone giuridiche. 3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art2 · fonte del testo