1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della Legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta. 2. Alla domanda sono allegati:
- a)il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;
- b)i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;
- c)i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. 3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.
Testo vigente dal 15 ottobre 1999
