1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorita' ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione. 2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
