1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della legge e' presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorita' ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo. 2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all'art. 20, comma terzo, della legge. 3. Il provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art7 · fonte del testo