Art. 1
L'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta. 2. Alla domanda sono allegati:
- a)il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;
- b)i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;
- c)i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. 3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.".
Testo vigente dal 30 settembre 1999
