[1]professionale
[2]1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24 i seguenti compiti:
- a)definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
- b)fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza;
- c)prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla Commissione di disciplina di cui all'art. 16. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione e' presieduta: dal Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita: cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei Comitati regionali; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. 4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 44 individua almeno due tra i seguenti progetti di vatutazione e revisione della qualita' dell'assistenza specialistica:
- a)valutazione della produttivita' degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
- b)valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attivita' e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;
- c)valutazione dell'intensita' di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori anche in rapporto al ricorso alla specialistica convenzionata esterna e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
- d)riflessi sull'attivita' specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante Centri unificati di prenotazione;
- e)ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro degli accertamenti specialistici o dell'interruzione dei protocolli terapeutici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli sprechi;
- f)ampiezza e cause del fenomeno della ripetitivita' di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno (da svolgere in collaborazione con la commissione di VRQ della medicina di base);
- g)vantaggi operativi e difficolta' applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell'area di attivita' dell'assistenza specialistica territoriale: analisi della realta' locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
- h)l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale dello specialista ambulatoriale interno: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali, professionali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici specialisti ambulatoriali;
- i)ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale. 5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e' tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso di inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale alla Sanita'.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
