1. In ogni regione e' costituita ai sensi dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto articolo 24, i seguenti compiti:

  • a)- definire gli standard medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa lo- cale;
  • b)- definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento responsabile del medico e per le commissioni professionali;
  • c)- fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
  • d)- stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'articolo 29. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione professionale il parametro di spesa regionale e lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. 3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, e' presieduta dal presidente dell'Ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
  • a)- 5 esperti qualificati nominati dalla regione, scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
  • b)- 4 rappresentanti dei medici incaricati scelti dai membri di parte medica dei comitati consultivi zonali;
  • c)- 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario. 4. La commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 31, individua almeno due progetti di valutazione e revisione della qualita' dell'assistenza erogata nell'ambito della medicina dei servizi. 5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la commissione e' tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso di inattivita' la commissione e' convocata dall'assessore regionale alla sanita'.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218~art33 · fonte del testo