[1]all'informazione
[2]1. La U.S.L. garantisce ai sindacati firmatari del presente accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
- a)la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;
- b)il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
