Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:

  • a)le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
  • b)l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualita' dell'assistenza. Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
  • c)l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati. In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva. In applicazione dei principi di contestualita' e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985.

Testo vigente dal 28 dicembre 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/1984

    Illegittimità dichiarata
    5 novembre 1984

    L'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (in combinazione con l'art. 32, comma 5, della stessa legge) che demanda ad accordi collettivi nazionali l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti dei medici convenzionati, per stabilire gli standards medi assistenziali e le ipotesi di eccesso di spesa passibili di sanzioni, attiene alla disciplina del personale sanitario nazionale a rapporto convenzionale. Tale disciplina è riservata dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale a norme legislative statali o ad appositi accordi collettivi nazionali. La norma censurata, pertanto, non interferisce con la competenza regionale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ne' introduce una forma anomala di controllo sulle unità sanitarie locali. La disciplina del personale convenzionato non costituisce infatti oggetto di alcuna potestà legislativa regionale, ne' il controllo sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati può identificarsi con il controllo sugli enti locali. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117 Cost.).

    Art. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24 · fonte del testo