[1]delle quote sindacali

[2]1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del Sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal Sindacato stesso, dalle UU.SS.L. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla Sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote. 2. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel Sindacato firmatario dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984. 3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti del Sindacato.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316~art41 · fonte del testo