[1]tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L.
[2]1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
