[1]Comitato Consultivo di U.S.L.

[2]1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un Comitato composto di:

  • a)il Presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;
  • b)un membro effettivo ed un supplente designato dal Comitato di Gestione dell'U.S.L.;
  • c)due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 4. L'Ordine proclama gli eletti. 5. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario di parte pubblica. 6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
  • a)richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7, comma 3;
  • b)autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 13, comma 6;
  • c)motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di all'ultimo comma dell'art. 14;
  • d)ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo. 7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. Puo' a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo. 8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art8 · fonte del testo