[1]Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

[2]1. L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi:

  • a)assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
  • b)assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito dell'istituto di cui al comma 1, lettera a), e' disciplinata dal protocollo allegato sotto la lettera D, mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 9.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art26 · fonte del testo