[1]Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei pediatri.
[2]1. I Comitati consultivi di cui agli articoli 8 e 9 e la Commissione disciplinare di cui all'art. 10 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso. 2. Le Commissioni di cui all'art. 10 e i Comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. 3. E' incompatibile la nomina contemporanea in piu' Comitati o Commissioni. 4. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi. 5. Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
