[1]Attivita' di prevenzione e profilassi
[2]1. Per lo svolgimento di attivita' di prevenzione e profilassi a livello di comunita', indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'U.S.L. puo' conferire specifici incarichi a tempo determinato, non superiore a sei mesi, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della U.S.L. medesima. 2. L'incarico e' preferibilmente assegnato a pediatri operanti nell'ambito territoriale in cui l'attivita' deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla meta' del loro massimale e che non esplichino altre attivita', oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare e' individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico. 3. La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non puo' superare l'orario settimanale di attivita' previsto per il personale dipendente a tempo pieno dal contratto collettivo stipulato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/78. 4. Per ogni ora di attivita' svolta ai sensi del presente articolo al pediatra e' corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo nella misura base fissata dall'Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali valido per il triennio 1988-1991, sul quale l'U.S.L. versa il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 29. 5. Nel caso che l'attivita' di cui al presente articolo sia svolta il localita' diversa dal Comune di residenza del pediatra, a questi spetta l'indennita' chilometrica nella misura in vigore per i pubblici dipendenti.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
