Art. 23 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio 1992, n. 215: articolo 4, comma 1, le parole da: "costituiti" fino a: "presente legge"; articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "fino al 50% delle spese"; articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "fino al 30% delle spese"; articolo 4, comma 2; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 12, comma 3. Dalla data di cui al comma 1 e' altresi' abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706.
Testo vigente dal 2 novembre 2000
