Art. 7 — Divieto di cumulo
Le agevolazioni di cui all'articolo 5 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti.
Testo vigente dal 2 novembre 2000
