Art. 22 — Approvazione e attuazione dei programmi

Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni presentano al Ministero i propri programmi, indicando:

  • a)gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
  • b)la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa;
  • c)l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi. In tal caso per i soggetti beneficiari si fa riferimento a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;
  • d)le eventuali priorita' per l'accesso alle agevolazioni;
  • e)l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione, che non puo' superare il cinquanta per cento delle spese sostenute;
  • f)le modalita' di realizzazione degli interventi;
  • g)l'indicazione delle spese ammissibili;
  • h)gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile;
  • i)i tempi previsti per l'attuazione del programma, nei limiti di quanto previsto dal comma 6;
  • j)gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di iniziativa, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;
  • k)il regime delle revoche;
  • l)i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica. Le iniziative di cui al comma 1, devono avere come destinatari finali dei servizi proposti almeno il settanta per cento di donne. Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione. Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, approva i programmi medesimi, purche' sia intervenuta, laddove prevista, l'approvazione delle corrispondenti misure di intervento regionale da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi il suddetto Ministero eroga alle regioni e alle province autonome un'anticipazione pari al cinquanta per cento della quota di contributo spettante, entro i limiti del riparto di cui all'articolo 21, comma 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni procedono alla verifica del programma realizzato e richiedono al medesimo Ministero l'erogazione della quota spettante, allegando alla richiesta una relazione finale che evidenzi i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza e' restituita all'erario con le stesse modalita' di cui all'articolo 16, comma 2. I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione di cui al comma 4.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art22 · fonte del testo