Le imprese possono proporre la domanda di cui all'articolo 9 relativamente alle seguenti iniziative:

  • a)avvio di attivita' imprenditoriali, nonche' acquisto di attivita' preesistenti mediante cessione dell'attivita' medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;
  • b)realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attivita';
  • c)acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art4 · fonte del testo