Art. 12 — Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni

Le regioni e le province autonome possono disporre per ciascun anno un'integrazione delle quote di risorse statali di cui all'articolo 11, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La misura minima di tali fondi per ciascuna regione o provincia autonoma e' calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali per la stessa stanziate nell'anno precedente per l'indice di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile e risulta cosi' inversamente proporzionale al tasso regionale di disoccupazione femminile. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'importo dei fondi stanziati da ciascuna regione o provincia autonoma e' fissato nella misura minima di un miliardo di lire. Nel caso di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono individuare criteri di priorita' per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attivita' economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo, per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra zero e dieci, da attribuire alle iniziative interessate. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le risorse stanziate ed i criteri eventualmente indicati da utilizzare per le graduatorie di cui all'articolo 13, comma 5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministero rende noto l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione o provincia autonoma ed i criteri di priorita' di cui al comma 2, con lo stesso decreto di cui all'articolo 9, mediante il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art12 · fonte del testo