In attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
- a)articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, limitatamente alle parole "determinati secondo le indicazioni della commissione della ricerca sanitaria";
- b)articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;
- c)articolo 12-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente alle parole "anche al fine di garantire la qualita' e l'indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.".
Testo vigente dal 8 giugno 2001
