Art. 5 — Misura delle agevolazioni

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, e' concesso un contributo in conto capitale, in conformita' ai principi della procedura valutativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, secondo le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate. L'agevolazione in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL) e' calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in piu' anni, all'epoca in cui l'iniziativa e' avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e' rivalutato in relazione al piano di disponibilita' delle somme di cui all'articolo 15, comma 1. Alle imprese ammesse alle agevolazioni e' riconosciuta priorita' nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non puo' superare il limite massimo del settantacinque per cento della spesa ammessa.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art5 · fonte del testo