[1]Cessazione del rapporto
[2]Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa:
- 1)per compimento del settantesimo anno di eta';
- 2)per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10;
- 3)per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso;
- 4)per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2;
- 5)per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 18;
- 6)per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti 2) e 5) del primo comma, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. Oltre che per provvedimento della commissione di cui all'art. 10 l'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'Albo professionale.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
