[1]- Libera professione

[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori delle modalita' e dei compiti previsti dal presente Accordo nonche' dagli accordi regionali ed aziendali relativi all'ambito di iscrizione del pediatra, al pediatra iscritto negli elenchi e' consentito svolgere attivita' di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei pediatri eventualmente operanti nella medesima forma associativa, purche' questo non comporti pregiudizio o interferenze con l'attivita' convenzionata.

[3]2. Si definisce "attivita' libero professionale occasionale" quella esercitata occasionalmente in favore del cittadino e su richiesta dello stesso.

[4]3. Si definisce "attivita' libero professionale strutturata" quella erogata in forma organizzata, coordinata e continuata che comporta un impegno orario settimanale definito e costante.

[5]4. Il pediatra che eserciti libera professione strutturata e' tenuto a comunicare entro 30 gg. dal suo avvio le modalita' di esercizio dell'attivita' libero professionale, gli orari relativi, l'ubicazione dello studio e quanto altro necessario a consentire la verifica da parte della A.S.L..

[6]5. Il pediatra e' tenuto a comunicare eventuali variazioni di esercizio dell'attivita'.

[7]6. Il pediatra convenzionato e' tenuto a informare preliminarmente il legale rappresentante dell'assistito della possibilita' di fruire di prestazioni analoghe a carico del SSN presso le strutture pubbliche e/o private accreditate.

[8]7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione nei confronti dei propri assistiti per le categorie di seguito specificate:

  • a)prestazioni non comprese nel presente Accordo o negli accordi regionali o aziendali, relativi all'ambito regionale o aziendale di iscrizione del pediatra;
  • b)prestazioni richieste e prestate nelle fasce notturne, prefestive e festive.

[9]8. L'attivita' specialistica non pediatrica eventualmente svolta dal pediatra nei confronti dei propri assistiti non puo' essere considerata libera professione se inquadrabile nelle normali visite ambulatoriali anche se mirata a particolari organi od apparati.

[10]9. Ai pediatri che non esercitano attivita' libero professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti e' riconosciuto il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivanti previsti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art40 · fonte del testo