[1]- Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia

[2]1. Per i pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2o comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 77, n. 349, pari al 13% su tutti i compensi previsti dal presente Accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali, di cui l'8,125 % a carico dell'Azienda e il 4,875% a carico del medico.

[3]2. I contributi devono essere versati dall'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei pediatri a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo ((0,30%)) dei compensi relativi ai punti(( A1) e A2)))del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse adenze del contributo revidenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell' Accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.

[4]((4. La decorrenza da attribuire alla nuove percentuali relative all' EMPAM e relative all' assicurazione e' la data di entrata in vigore dell'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. 272/2000.))

Testo vigente dal 7 novembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2000 al 7 novembre 2001. 11 parole tolte, 43 parole aggiunte in 2 capoversi.

3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,tolto: 25% (zero virgola venticinque per cento)aggiunto: 30% dei compensi relativi ai punti aggiunto: A1) e A2)del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse tolto: cadenze del contributo previdenziale aggiunto: adenze del contributo revidenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari tolto: dell'Accordo aggiunto: dell' Accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazioneaggiunto: .

aggiunto: 4. La decorrenza da attribuire alla nuove percentuali relative all' EMPAM e relative all' assicurazione e' la data di entrata in vigore dell'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. 272/2000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art42 · fonte del testo