[1]- Programmazione e monitoraggio delle attivita'

[2]1. Ai sensi dell'art. 3-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtu' della autonomia tecnico gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attivita' territoriali" nel rispetto delle normative regionali, prevede:

  • a)le attivita' di Pediatria di famiglia previste dal decreto legislativo sopra richiamato all'art. 3 quinquies e dal piano sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del 23/7/98 ed il relativo finanziamento sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;
  • b)altre attivita' territoriali pertinenti la pediatria di famiglia e attivita' intersettoriali, cui partecipa la pediatria di famiglia, definite dagli Accordi Regionali ed Aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento.

[3]2. Le attivita' territoriali riguardanti la pediatria di famiglia di cui alla lettera b) del comma 1, sono in particolare:

  • a)attivita' di formazione, informazione e revisione fra pari dei pediatri di famiglia;
  • b)prestazioni aggiuntive dei pediatri di famiglia, comprese quelle informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
  • c)servizi di supporto alla attivita' dei pediatri di famiglia, di tipo strutturale, strumentale e di personale;
  • d)potenziamento delle attivita' distrettuali di assistenza domiciliare di cui al presente Accordo;
  • e)progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali;
  • f)progetti a livello di spesa programmata;
  • g)sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficolta' socio-geografica;
  • h)sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei pediatri di famiglia;
  • i)produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed assistenziali;
  • j)conferenze di consenso nell'ambito del Distretto;
  • k)sviluppo di attivita' integrate ospedale-territorio;
  • l)sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.

[4]3. Il finanziamento delle attivita' indicate al comma 2 e' assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale, utilizzando:

  • a)appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la pediatria di famiglia non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all'attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi regionali ed aziendali;
  • b)stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai pediatri di famiglia;
  • c)finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la pediatria di famiglia;
  • d)attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del pediatra nella Azienda stessa o in altra Azienda.

[5]4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarieta' e di del "Programma delle attivita' territoriali", il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori e' coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la pediatria di famiglia, da un pediatra di famiglia membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da un rappresentante dei pediatri di famiglia, eletti tra quelli operanti nel distretto. 5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:

  • a)l'andamento, per la parte concernente la pediatria di famiglia e indicata ai commi 2 e 3, dell'attuazione del "Programma delle attivita' territoriali relativamente agli interventi assistenziali rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie dei minori e della gestione delle relative risorse;
  • b)l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra pediatria di famiglia e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all'applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note della Commissione Ufficiale del Farmaco (CUF), anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.

[6]6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualita', di conferenze di consenso e per l'applicazione nel distretto dei programmi di attivita' finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell'art. 50, 7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art14bis · fonte del testo