[1]- Pediatria in associazione

[2]1. La pediatria in associazione, fatta salva diversa disciplina regionale, deve prevedere i seguenti requisiti:

[3]- distribuzione territoriale degli studi; - l'associazione puo' essere composta da due o piu' pediatri o da due o piu' gruppi operanti nello stesso ambito e l'aggregazione comporti un evidente miglioramento delle prestazioni e rogate; - e' possibile l'associazione di uno o piu' pediatri con medici di medicina generale; - piu' associazioni possono coordinarsi per l'erogazione di prestazioni previste dall'ACN o da accordi locali.

[4]2. Le Regioni disciplinano la partecipazione delle Associazioni alle attivita' assistenziale:

[5]- apertura coordinata degli studi per almeno 5 ore giornaliere distribuite tra mattino e pomeriggio, di cui uno aperto almeno fino alle ore 19; - disponibilita' a svolgere la propria attivita' ambulatoriale nei confronti degli assistiti dei pediatri associati per le prestazioni non differibili; - la condivisione e' implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza; - la realizzazione di momenti di revisione della qualita' delle attivita' e della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e' per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione; - Le Regioni al fine di favorire la realizzazione di forme di maggior fruibilita' ed accessibilita' dei servizi e delle attivita' dei pediatri di famiglia da parte degli assistiti, possono prevedere l'attuazione di forme organizzative che, nell'ambito dell'associazione, individuino uno Studio nel quale i medici associati svolgono, a rotazione, attivita' concordate.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art53 · fonte del testo