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Miscellanea
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali
Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
- Aggiornato al
- 6 giugno 2012
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- 79
- Versioni storiche
- 128
Capo I — Disposizione generaleart. 1abrogato
Capo II — Occupazioneartt. 2-7abrogato
Capo III — Produttività ed organizzazione del lavoroartt. 8-19abrogato
- Art. 8Produttivitàabrogato
- Art. 9Progetti pilotaabrogato
- Art. 10Organizzazione del lavoroabrogato
- Art. 11Orario di lavoroabrogato
- Art. 12Orario flessibileabrogato
- Art. 13Turnazioniabrogato
- Art. 14Part-timeabrogato
- Art. 15Permessi - Recuperiabrogato
- Art. 16Lavoro straordinarioabrogato
- Art. 17Riposo compensativoabrogato
- Art. 18Formazione e aggiornamento professionaleabrogato
- Art. 19Diritto allo studioabrogato
Capo IV — Struttura organizzativa degli entiartt. 20-24abrogato
- Art. 20Struttura organizzativa. 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato: a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea; b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia; c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazioneabrogato
- Art. 21Strutture organizzative degli entiabrogato
- Art. 22Profili professionaliabrogato
- Art. 23Tabelle di equiparazioneabrogato
- Art. 24Uffici informazioni e reclamiabrogato
Capo V — Contrattazione decentrata e relazioni sindacaliartt. 25-32abrogato
- Art. 25Livelli di contrattazioneabrogato
- Art. 26Composizione delle delegazioniabrogato
- Art. 27Materie di contrattazione decentrataabrogato
- Art. 28Procedure di raffreddamento dei conflittiabrogato
- Art. 29Informazioneabrogato
- Art. 30Attività sociali, culturali, ricreativeabrogato
- Art. 31Trattenute per scioperi breviabrogato
- Art. 32Igiene, sicurezza e salubrità del lavoroabrogato
Capo VI — Trattamento economicoartt. 33-39abrogato
- Art. 33Stipendiabrogato
- Art. 34Indennitàabrogato
- Art. 35Scaglionamento degli aumenti delle indennitàabrogato
- Art. 36Retribuzione individuale di anzianità per gli II.AA.CC.PP. e consorzi industrialiabrogato
- Art. 37Destinazione acconto art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83abrogato
- Art. 38Clausola di garanziaabrogato
- Art. 39Passaggi di qualificaabrogato
Capo VII — Dirigenzaartt. 40-47abrogato
- Art. 40Principi generaliabrogato
- Art. 41Mobilità dei dirigentiabrogato
- Art. 42Responsabilità dei dirigentiabrogato
- Art. 43Accesso alle qualifiche dirigenzialiabrogato
- Art. 44Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioniabrogato
- Art. 45Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale. 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalità seguenti: a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente decreto; b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimentoabrogato
- Art. 46Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaabrogato
- Art. 47Coordinatori di dirittoabrogato
Capo VIII — Personale della formazione professionale e delle istituzioni scolasticheartt. 48-55abrogato
- Art. 48Personale dei corsi di formazione professionaleabrogato
- Art. 49Primo inquadramentoabrogato
- Art. 50Personale delle istituzioni scolastiche ed educativeabrogato
- Art. 51Personale insegnante delle scuole materneabrogato
- Art. 52Personale educativo asili nidoabrogato
- Art. 53Personale non docenteabrogato
- Art. 54Organismi di gestione socialeabrogato
- Art. 55Norme di salvaguardiaabrogato
Capo IX — Norme varie, finali e di rinvioartt. 56-79abrogato
- Art. 56Mutamento di mansioni per inidoneità fisicaabrogato
- Art. 57Compensi ISTATabrogato
- Art. 58Lavoro elettoraleabrogato
- Art. 59Eventi straordinari e calamità nazionaliabrogato
- Art. 60Bilinguismoabrogato
- Art. 61Documentazione dello stato di infermitàabrogato
- Art. 62Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italiaabrogato
- Art. 63Case da giocoabrogato
- Art. 64Trattamento a regimeabrogato
- Art. 65Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa specialeabrogato
- Art. 66Equo indennizzoabrogato
- Art. 67Patrocinio legaleabrogato
- Art. 68Mensaabrogato
- Art. 69Professionisti legaliabrogato
- Art. 70Vice segretari nei comuni e provinceabrogato
- Art. 71Area di vigilanzaabrogato
- Art. 72Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superioreabrogato
- Art. 73Arricchimento professionaleabrogato
- Art. 74Aspettativa per motivi sindacali per il personale delle camere di commercioabrogato
- Art. 75Accordo intercompartimentaleabrogato
- Art. 76Verificaabrogato
- Art. 77Norma finale e di rinvioabrogato
- Art. 78Copertura finanziariaabrogato
- Art. 79Entrata in vigoreabrogato
