Capo IV – Struttura organizzativa degli enti
- Art. 20 — Struttura organizzativa. 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato: a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea; b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia; c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione
- Art. 21 — Strutture organizzative degli enti
- Art. 22 — Profili professionali
- Art. 23 — Tabelle di equiparazione
- Art. 24 — Uffici informazioni e reclami