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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 647 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennita':

tolto: a) a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, spetta un'indennita' annua lorda diL. 1.080.000 per dodici mesi. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' a tale titolo erogata ivi compresa quella prevista dall'art. 26, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Detta indennita' non assorbe invece le indennita' eventualmente spettanti di reperibilita' e turnazione. Al restante personale dell'area di vigilanza di cui alla medesima lettera non svolgente le funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della citata legge n. 65/86 compete una indennita' annua lorda di L. 480.000 per dodici mesi:

tolto: b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica complessa, nonche' al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennita' annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi;

tolto: c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' per direzione di struttura di L. 3.000.000 per dodici mesi. Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' di funzione per le posizioni previste dalle leggi regionali di organizzazione o dai regolamenti degli enti di L. 4.600.000 per dodici mesi. Per le qualifiche dirigenziali delle camere di commercio, tali indennita' sono ridotte del 40%;

tolto: d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale e' istituita altresi', una indennita' annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile e' ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

tolto: e) le indennita' di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli enti locali e delle regioni e degli I.A.C.P.

tolto: f) l'indennita' di rischio di cui all'allegato b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 ed all'allegato b) dell'accordo delle regioni e' elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (dodici mensilita);

tolto: g) l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, e al punto 13 dell'accordo delle regioni e' elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: h) e' confermata l'indennita' di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83;

tolto: i) ai dipendenti delle camere di commercio la gratificazione annuale del 1988 e' ridotta delle seguenti somme:

tolto: 1ª qualifica............................ - 2ª qualifica......................... 60.000 3ª qualifica......................... 120.000 4ª qualifica......................... 120.000 5ª qualifica......................... 120.000 6ª qualifica......................... 360.000 7ª qualifica......................... 360.000 8ª qualifica......................... 500.000 ex 8ª bis o 1ª dir...................... 750.000 La restante parte e' corrisposta in dodicesimi a decorrere dal 1 luglio 1988 a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. A decorrere dal 1 gennaio 1989 al personale degli II.AA.CC.PP., loro consorzi regionali e A. N.I.A.C.A.P. l'importo della quattordicesima mensilita' di cui all'art. 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1983 e' corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1983-85 per gli II.AA.CC.PP. e 1982-84 per i consorzi industriali depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 33, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;268~art34 · fonte del testo