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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1987 al 6 giugno 2012. 658 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, ciascun ente istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttivita') alimentato: dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari); da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo comma; dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8, comma nono, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario degli enti e' quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando l'attivita' amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione. Gli enti di media e grande dimensione si doteranno di appositi uffici di organizzazione e metodi e nuclei di valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (amministrazione-sindacati) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni all'amministrazione, definiranno l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti si provvedera' altresi' allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento: all'individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate; all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione; - alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorita' individuate dagli organi degli enti. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttivita' previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, dal punto 15 dell'accordo 1983/85 per il personale delle regioni, dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti obiettivo predisposti dalle strutture interne che l'ente approvera'. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti e/o dell'unita' organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati. Tutta la materia della produttivita' afferente a piani, progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti sono oggetto di contrattazione decentrata. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e in seguito periodicamente gli enti compiranno con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;268~art8 · fonte del testo