Art. 2 — Piano occupazionale
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 6 giugno 2012. 228 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, promuoveranno ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a: sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita'; riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci. A tal fine gli enti formulano annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dalla singola amministrazione. La individuazione dei fabbisogni avverra' a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro. Il processo riorganizzativo deve tendere a: realizzare il massimo di flessibilita' della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali; attivare processi di mobilita' anche mediante riconversione e riqualificazione del personale; incrementare l'efficienza e la produttivita' degli enti utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze. I programmi annuali di occupazione di ciascun ente sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e agli osservatori da istituire presso le singole regioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;268~art2 · fonte del testo
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