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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 6 giugno 2012. 267 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Per le esigenze di funzionalita' degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' o eventi naturali. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 5% per la fascia oraria diurna; 20% per la fascia notturna e i giorni festivi; 30% per la fascia festiva notturna, le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennita' di turno. La tariffa oraria e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;268~art13 · fonte del testo