Art. 33 — Stipendi
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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3 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 526 parole tolte, 20 parole aggiunte in 63 capoversi.
tolto: Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare del presente accordo sono cosi' determinati:
tolto: Qualifica
tolto: Dall'1-1-1986
tolto: Dall'1-1-1987 (compreso quello del 1986)
tolto: Dall'1-1-1988 (compreso quello del 1986 e 1987)
tolto: 1
tolto: 150.000
tolto: 325.000
tolto: 500.000
tolto: 2
tolto: 240.000
tolto: 520.000
tolto: 800.000
tolto: 3
tolto: 294.000
tolto: 637.000
tolto: 980.100
tolto: 4
tolto: 324.000
tolto: 702.000
tolto: 1.080.000
tolto: 5
tolto: 396.000
tolto: 858.000
tolto: 1.320.000
tolto: 6
tolto: 492.000
tolto: 1.066.000
tolto: 1.640.000
tolto: 7
tolto: 582.000
tolto: 1.261.000
tolto: 1.940.000
tolto: 8
tolto: 858.000
tolto: 1.859.000
tolto: 2.860.000
tolto: 9
tolto: 810.000
tolto: 1.755.000
tolto: 2.700.000 A decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, al punto 10 dell'accordo 29 aprile 1983 per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti ed all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1984, n. 665, nonche' quelli previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 aprile 1983 relativi agli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale (contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 maggio 1983) sono cosi' modificati:
tolto: Qualifica 1........................ 3.800.000 Qualifica 2........................ 4.460.000 Qualifica 3........................ 5.000.000 Qualifica 4........................ 5.650.000 Qualifica 5........................ 6.640.000 Qualifica 6........................ 7.500.000 Qualifica 7........................ 8.700.000 Qualifica 8........................ 12.000.000 1ª qual. dirigenziale 9.................. 13.900.000 2ª qual. dirigenziale 10................. 17.000.000 Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. Le integrazioni tabellari relative alla prima e seconda qualifica dirigenziale rispettivamente di lire 2.100.000 e 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1 gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988. I valori precedenti competono ai dipendenti degli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale secondo la seguente tabella di equiparazione:
tolto: Ordinamento
tolto: Contratti IACP e consorzi di sviluppo industriale
tolto: 1ª qualifica funzionale
tolto: Portieri
tolto: 2ª qualifica funzionale
tolto: 1ª fascia funzionale
tolto: 3ª qualifica funzionale
tolto: 2ª fascia funzionale
tolto: 4ª qualifica funzionale
tolto: 3ª fascia funzionale
tolto: 5ª qualifica funzionale
tolto: -
tolto: 6ª qualifica funzionale
tolto: 4ª fascia funzionale
tolto: 7ª qualifica funzionale
tolto: 5ª fascia funzionale
tolto: 8ª qualifica funzionale
tolto: 6ª fascia funzionale
tolto: 1ª qualifica dirigenziale
tolto: 7ª fascia funzionale Le indennita' di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e al punto 10 dell'accordo nazionale del 29 aprile 1983, per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti nelle misure di seguito riportate:
tolto: 2ª qualifica......................... 60.000 3ª qualifica......................... 120.000 4ª qualifica......................... 120.000 5ª qualifica......................... 120.000 6ª qualifica......................... 360.000 7ª qualifica......................... 360.000 8ª qualifica......................... 500.000 vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;268~art33 · fonte del testo
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