Art. 7 — Doveri e compiti del professionista
1. Il professionista incaricato deve:
- a)- attenersi alle disposizioni che l'Unita' sanitaria locale emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
- b)- eseguire le prestazioni di cui all'articolo 1;
- c)- effettuare, secondo le modalita' organizzative stabilite dall'Unita' sanitaria locale, durante il normale orario di servizio, le prestazioni di particolare impegno rientranti nella sua competenza professionale di cui all'allegato C - voce "Analisi" - annesso al D.P.R. n. 316 del 28.9.1990;
- d)- attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
- e)- redigere e trasmettere all'Unita' sanitaria locale competente e all'assessorato regionale alla sanita' entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A;
- f)- osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. L'Unita' sanitaria locale provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista e' deferito alla commissione di cui all'articolo 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione di cui all'articolo 11 per i provvedimenti di competenza. 6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
- a)compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Unita' sanitaria locale;
- b)fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le analisi di competenza;
- c)usare le attrezzature fornite dall'Unita' sanitaria locale comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
- d)partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche. 7. Gli incarichi di cui al presente accordo sono svolti tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
