[1]Doveri e compiti del professionista

[2]Il professionista incaricato deve:

  • a)attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
  • b)attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
  • c)redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanita', entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A;
  • d)osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione, di cui all'art. 11, per i provvedimenti di competenza. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 1 deve:
  • a)compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.;
  • b)fornire al responsabile della struttura operativa, cui e' assegnato, ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le analisi di competenza;
  • c)usare le attrezzature fornite dall'U.S.L., comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
  • d)partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

Testo vigente dal 7 novembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457~art7 · fonte del testo