1. Il medico incaricato deve:

  • a)- attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
  • b)- attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
  • c)- svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attivita' sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attivita';
  • d)- osservare l'orario di attivita'. 2. L'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all'articolo 29, previa contestazione scritta al medico. 4. Laddove ricorrano esigenze del servizio il medico e' tenuto, a richiesta della U.S.L. a svolgere la propria attivita' anche al di fuori dei presidi della U.S.L. medesima. In tal caso al medico che debba avvalersi del proprio automezzo per i conseguenti spostamenti spetta, oltre ai compensi di cui all'articolo 8 un rimborso pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218~art5 · fonte del testo