ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 PERFEZIONATO IL 9 GENNAIO 1992 Dichiarazione preliminare 1. Le parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione territoriale, i biologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei relativi servizi. 2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilita' e la necessita' che sia ampiamente promossa la partecipazione della categoria alle attivita' dei servizi di prevenzione sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di piu' alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale della migliore tutela della salute dei cittadini. ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente accordo regola in conformita' all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unita' sanitarie locali e i biologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria (articolo 3 legge n. 396 del 24 maggio 1967; decreto ministeriale 27 marzo 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1976 e successive modificazioni e integrazioni), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' per conto di piu' Unita' sanitarie locali. 3. Ai biologi di cui al presente accordo e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
