Art. 17 — Trattamento economico
1. Al biologo incaricato ai sensi del presente accordo e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato, con decorrenza 1› luglio 1988, a L. 16.950 per ora di incarico. Il compenso orario anzidetto e' elevato a L. 17.550 con decorrenza 1› gennaio 1989, a L. 18.150 con decorrenza 1› gennaio 1990 e a L. 18.350 con decorrenza 1› gennaio 1991. 2. A decorrere dal 1› luglio 1988 sui compensi di cui al comma 1 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianita' di servizio nella misura costante del 6% (sei per cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia. 3. Gli incrementi di cui al comma 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'. 4. L'anzianita' di servizio valutabile ai fini dell'applicazione degli incrementi di cui al comma 2 e' quella maturata senza soluzione di continuita' per incarichi acquisiti dopo il 26 novembre 1979, data di pubblicazione del D.P.R. che ha reso esecutivo il primo accordo nazionale di categoria stipulato ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/78. 5. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al comma 4 non sono valutati i periodi di assenza non retribuiti, fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio. 6. In caso di incarichi svolti presso piu' Unita' sanitarie locali l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. 7. Al biologo incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizo sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ogni ora di incarico una indennita' di piena disponibilita' nelle seguenti misure: - L. 2.500 a decorrere dal 1› luglio 1988; - L. 2.800 a decorrere dal 1› gennaio 1989; - L. 3.600 a decorrere dal 1› gennaio 1991. 8. All'indennita' di piena disponibilita' sono apportati i medesimi incrementi per anzianita' di servizio stabiliti dal comma 2. 9. Al biologo incaricato sono attribuite quote mensili di caro-vita, determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del D.P.R. n. 13 del 1› febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:
- a)l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
- b)il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituiscono la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al D.P.R. n. 13/86, e' rappresentato dal compenso orario iniziale nelle misure stabilite dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;
- c)il primo semestre di attuazione e' decorso dal mese di novembre 1985 ed e' terminato il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione e' decorsa dal 1› maggio 1986. 10. Le quote di caro-vita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma 7. 11. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' Unita' sanitarie locali, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al comma 9 - lettera b), proporzionalmente tra le Unita' sanitarie locali interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanita'. 12. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 13. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai biologi convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unita' sanitarie locali. 14. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli. 15. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente accordo, sui compensi di cui ai commi 1 e 2 le Unita' sanitarie locali trattengono mensilmente una somma pari all'11,90% (undici e novanta per cento) che versano con cadenza trimestrale all'Ordine nazionale dei biologi. L'Ordine, a sua volta, provvedera' a trasferire le somme anzidette alla societa' di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i biologi incaricati. 16. Il biologo che non intenda essere assoggettato alla trattenuta di cui al comma 15 puo' in ogni momento farne formale richiesta alla Unita' sanitaria Locale dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice. 17. Spettano infine al biologo convenzionato i compensi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), nella misura e secondo le modalita' previste dall'articolo 19 e nell'allegato C - "voce analisi" - annessa al D.P.R. n. 316 del 28.9.1990.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
