1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la Unita' sanitaria locale puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. 2. Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalita' di accesso e' ammessa opposizione all'organo di gestione della Unita' sanitaria locale entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la Unita' sanitaria locale deve pronunciarsi entro 30 giorni. 4. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 5. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'Unita' sanitaria locale assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 6. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le Unita' sanitarie locali competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' del professionista presso una sola Unita' sanitaria locale o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'articolo 5. 7. Il trasferimento del professionista da un presidio a un altro della stessa Unita' sanitaria locale puo' avvenire anche su domanda dell'interessato.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
