Art. 5 — Compiti e doveri dello psicologo
1. Lo psicologo incaricato deve:
- a)- svolgere la propria attivita' profesisonale, come definita dalla legge 18.2.1989 n. 56, attenendosi alle modalita' indicate nella lettera di incarico e secondo le indicazioni di responsabile dell'unita' operativa alla quale e' addetto, esponendo anche per iscritto, le proprie competenti valutazioni;
- b)- partecipare alle attivita' si studio, di programmazione e di indagini statistiche;
- c)- attenersi alle disposizioni che l'Unita' sanitaria locale emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
- d)- attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
- e)- osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. L'osservanza dell'orario e' assicurata con le stesse procedure in atto per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze dello psicologo inadempiente. 4. Ripetute e non occasionali inosservanze dell'orario sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva o persistenza, lo psicologo viene deferito alla commissione di cui all'articolo 9 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Lo psicologo incaricato e' tenuto a segnalare annualmente entro il 15 febbraio all'Unita' sanitaria locale competente e all'assessorato regionale alla sanita' se siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato nella domanda di conferma. La comunicazione deve essere inviata anche in caso negativo.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
