Art. 4 — Incompatibilità
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 48 della Legge 23.12.1978 n. 833, nonche' da altre disposizioni di legge, non e' conferibile l'incarico al professionista che:
- a)- abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
- b)- abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- c)- operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le Unita' sanitarie locali della regione;
- d)- sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con Unita' sanitarie locali;
- e)- abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche;
- f)- sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla Unita' sanitaria locale, previa contestazione all'interessato.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
