1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 48 della legge 23.12. 1978 n. 833, nonche' da altre disposizioni di legge, non e' confermabile l'incarico allo psicologo che:

  • a)- abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi soggetto pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale:
  • b)- abbia impegni settimanali, in forza di rapporti di lavoro dipendente e oppure o convenzionato, per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
  • c)- operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le Unita' sanitarie locali della regione;
  • d)- abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria;
  • e)- sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso. 3. Il relativo provvedimento e' adottato dalla Unita' sanitaria lo- cale, previa contestazione all'interessato.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261~art3 · fonte del testo