[1]Incompatibilita'

[2]Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' da altre disposizioni di legge, non e' conferibile l'incarico al professionista che:

  • a)abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;
  • b)abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
  • c)operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione;
  • d)sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL.;
  • e)abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche;
  • f)sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

Testo vigente dal 7 novembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457~art4 · fonte del testo