Art. 7 — Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833, nonche' dall'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, e di quanto altro previsto in materia dalla successiva normativa il rapporto resta incompatibile con:

  • a)un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;
  • b)rapporti di lavoro svolti a qualsiasi titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o autorizzati dalla Regione;
  • c)forme di cointeressenza diretta con Case di cura private e, limitatamente a biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico- cliniche e biologiche;
  • d)titolarita' di incarico disciplinato dal presente Accordo nell'ambito di altra Regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso. 3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla Azienda Sanitaria, previa contestazione all'interessato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458~art7 · fonte del testo