Art. 5 — Massimale orario - Limitazioni
1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex articolo 47 della legge n. 833/78, ed e' espletabile presso piu' Unita' sanitarie locali. 2. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'articolo 4, possono svolgere attivita' ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale: 3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale, l'assessorato regionale alla sanita' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna Unita' sanitaria locale e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. 4. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Unita' sanitarie locali danno comunicazione all'assessore regionale alla sanita', indicandone la decorrenza. 5. In relazione a particolari esigenze dei biologi, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'Unita' sanitaria locale la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli professionisti dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi: per i biologi che svolgono piu' di 24 ore di attivita' settimanale puo' consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario che essi dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili, puo' essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di sevizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra i biologi titolari di incarico interessati.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
