Art. 10 — Cessazione e sospensione dell'incarico
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, l'incarico puo' cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del professionista l'Unita' sanitaria lo- cale, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi:
- a)cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- b)sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'articolo 4;
- c)aver compiuto il 65o anno di eta';
- d)incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dall'Unita' sanitaria locale e presieduta dal titolare- o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa. 5. L'incarico e' sospeso in caso di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della Unita' sanitaria locale ove il biologo deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Unita' sanitaria locale deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo 11 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. Nel caso previsto dal comma 5 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'articolo 11. 7. L'incarico e' sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
